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C’è sempre stata una gran confusione riguardo la validità dei documenti di omologazione dei terminali di scarico. Chiedendo in giro, molto probabilmente, vi diranno che non serve a nulla se ti fermano, se vogliono possono multarti e mandarti a revisione. Se da una parte questo è vero (gli scassapalle ci sono sempre), dall’altra siete voi ad avere il coltello dalla parte del manico, posto che siate in regola.

E’ importante avere una copia della Circolare DC IV B/ 03 1997 del 24/11/1997 e una copia del certificato di omologazione dello scarico.

In riferimento ad omologazione Ex (dove x sta per il numero del paese dove il pezzo è stato omologato, italia=E3), queste sono le linee guida per non farsi ciullare (grazie internet!):

Prima di tutto mostrare alle forze dell’ordine la marcatura di omologazione riportata sullo scarico, poi il documento di omologazione (che dovete sempre allegare al libretto), e nel caso le 2 circolari. Siete in regola e quindi siete sempre dalla parte della ragione.
Solitamente dopo aver mostrato il tutto la cosa si conclude senza multe (ovviamente).

Cosa fare se vogliono multare comunque:

al momento della multa vi chiederanno di firmarla e se volete far scrivere qualche cosa nelle note, la vostra risposta sarà SI.
Da quel momento dovete far scrivere le seguenti note:

1) lo scarico riporta l’omologazione ben visibile sul corpo del silenziatore.

2) Siete in possesso di dichiarazione di omologazione da parte della casa produttrice.

3) avete una copia di una circolare del ministero dei trasporti che attesta che gli scarichi omologati sono sostitutivi all’originale e quindi sono in regola a tutti gli effetti (circolare DC IV B /03 1997 del 24/11/1997)

4) avete una copia di una circolare del ministero dei trasporti in cui si attesta che gli scarichi omologati non devono procedere all’aggiornamento della carta di circolazione.

5) se vogliono multarvi con l’art. 78 far presente che l’articolo di riferimento è il 72 in quanto i silenziatori rientrano dei dispositivi specificati nel comma 2 dell’articolo 72.

6) se la sanzione si riferisce all’art. 78 e prevede anche il ritiro del libretto far presente che l’art.72 comma 13 prevede la sanzione amministrativa e non il ritiro del libretto nel caso in cui si circoli addirittura senza silenziatore.

Questo è quanto, spero possa essere utile.

pdf-icon [ PDF ] circolare DC IV B/ 03 1997

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Pubblicato il 21 giugno 2009


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